L’art. 3 della legge professionale consente l’iscrizione nell’elenco speciale dei dipendenti preposti all’ufficio legale di un ente pubblico in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati e procuratori. Eccezionalmente l’art. 3 della legge 218/90, in tema di trasformazione di enti pubblici in società di diritto privato, dispone la tutela dei diritti quesiti di coloro che, prima della trasformazione dell’ente, fossero iscritti all’elenco speciale annesso all’albo forense, consentendo, pertanto, il mantenimento dell’iscrizione ed il conseguenziale esercizio della professione forense a coloro che altrimenti, vista la natura privata dell’ente non avrebbero più tale diritto. Il termine ultimo per il mantenimento del diritto quesito è quello della effettiva trasformazione dell’ente e non già quello della entrata in vigore della legge, né quello dell’atto costitutivo di fusione, trasformazione o conferimento, se gli effetti giuridici di tali operazioni siano differiti. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 ottobre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 22 aprile 1996, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 22 Aprile 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 09 Ottobre 1992
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