A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 1993, anche per i procuratori che abbiano presentato la prima domanda di iscrizione all’albo, antecedentemente all’entrata in vigore della legge 4 marzo 1991, n. 67, non deve applicarsi l’obbligo di iscrizione all’albo circondariale nell’ambito del distretto della Corte d’appello presso la quale l’esame per l’abilitazione alla professione è stato sostenuto e superato. (Accoglie ricorso, in sede di giudizio di rinvio, avverso decisione C.d.O. di Belluno, 3 ottobre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. DIEGO), sentenza del 29 novembre 1995, n. 142
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 29 Novembre 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 03 Ottobre 1989
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