È requisito indispensabile, per l’iscrizione all’albo degli avvocati, l’esercizio costante ed effettivo della professione di procuratore per un periodo di sei anni, esercizio la cui valutazione deve effettuarsi caso per caso (nella specie è stata ritenuta sufficiente a dimostrare lo svolgimento dell’attività giudiziaria la presentazione di scritture ed atti processuali nei quali si rilevava ed attestava l’assistenza continuativa e costante del professionista). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 28 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Danovi), sentenza del 1 febbraio 1996, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 01 Febbraio 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 28 Ottobre 1994
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