L’Istituto Superiore di Polizia non rientra fra gli Istituti superiori di cui all’art. 30 lett. d) del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, i cui docenti hanno diritto ad essere iscritti nell’albo degli avvocati; di conseguenza la richiesta di iscrizione nell’albo degli avvocati da parte dei docenti del predetto Istituto superiore di polizia deve essere rigettata, non essendo applicabile per estensione la citata norma contenuta nell’art. 30 r.d.l. n. 1578/33. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo del 13 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 140
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 13 Ottobre 1993
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