La facoltà, attribuita al praticante, di iscriversi presso lo studio di un procuratore legale o presso un istituto post-universitario (ex art. 18 l.p.f.) non comporta la possibilità di cumulare i due periodi di pratica. La frequenza presso l’Istituto post-universitario, infatti, per il periodo di un anno, può essere sostitutiva della frequentazione di uno Studio legale ma non può essere svolta contemporaneamente: pertanto, qualora il praticante abbia ritenuto di scegliere lo studio di un procuratore legale, la pratica utile resta quella decorrente dall’ammissione presso lo studio e non può essere utilmente invocata la concorrente frequenza dell’istituto post-universitario. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 16 luglio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Vacirca), sentenza del 23 aprile 1991, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 23 Aprile 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 16 Luglio 1990
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