Per l’iscrizione al registro dei praticanti è richiesto il requisito della condotta specchiatissima e illibata anche nel caso in cui il praticante non faccia istanza per il patrocinio in Pretura. Il requisito viene meno quando in capo al richiedente vi siano pendenze penali afferenti ai reati di interesse privato in atti d’ufficio, di minaccia e di appropriazione indebita. (Rigetta ricorso contro Consiglio Ordine Napoli, 18 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 6 maggio 1992, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 06 Maggio 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 18 Luglio 1988
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