L’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 dispone che «le decisioni dei Consigli dell’Ordine locali sono notificate in copia integrale entro 15 giorni all’interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello. Quest’ultimo e l’interessato possono entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente proporre ricorso al Consiglio nazionale forense».
Abilitato ad impugnare le decisioni del Consiglio dell’Ordine, oltre all’interessato, è quindi soltanto il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e non già il Procuratore presso il Tribunale (applicazione in relazione ad una deliberazione in tema di incompatibilità). (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine di Tortona, 7 giugno 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 19 settembre 1989, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 19 Settembre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Tortona, delibera del 07 Giugno 1988
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