A norma degli artt. 37 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, il ricorso al Consiglio nazionale forense contro il provvedimento di cancellazione dall’Albo per incompatibilità deve essere presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia nel termine di quindici giorni dalla relativa notificazione (nella fattispecie è stato dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato direttamente al Consiglio nazionale forense e dallo stesso ricevuto il diciottesimo giorno successivo alla notificazione). (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Matera, 6 novembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), decisione del 23 settembre 1988, n. 39
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 23 Settembre 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 06 Novembre 1987
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