È inammissibile il ricorso inviato direttamente al Consiglio nazionale forense, in violazione dell’art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, che impone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso le decisioni del C.d.O. di Roma del 5 novembre 1992 e 14 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Ruggerini), sentenza del 18 settembre 1995, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 18 Settembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1993
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