Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Impugnazione del Procuratore Generale al Consiglio nazionale forense – Successiva rinuncia – Non luogo a deliberare per cassazione della materia del contendere.

Qualora il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, che abbia interposto impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell’Ordine, successivamente vi rinunci, il Consiglio nazionale forense non può che prendere atto di tale dichiarazione e deliberare il non luogo a procedere per cessazione della materia del contendere. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucera, 14 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 7 ottobre 1989, n. 137

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 07 Ottobre 1989 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 14 Maggio 1988
Giurisprudenza CNF

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