Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Impugnazione avanti al Consiglio nazionale forense – Annullabilità e revocabilità dell’atto impugnato da parte del Consiglio dell’Ordine – Inammissibilità.

Il provvedimento del Consiglio dell’Ordine che dispone la cancellazione dall’albo è soggetto a revoca o ad annullamento da parte dell’organo che lo ha emesso e la revocabilità o annullabilità dell’atto, per altro, vengono meno quando sia proposta impugnazione al Consiglio nazionale forense. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 8 febbraio 1992, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 08 Febbraio 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Dicembre 1989
Giurisprudenza CNF

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