Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Impugnazione al Consiglio nazionle forense – Rinuncia al ricorso – Non luogo a deliberare per cessazione della materia del contendere.

Interposto ricorso al Consiglio nazionale forense da parte del Procuratore Generale della Corte di Appello, contro una delibera del Consiglio dell’Ordine, qualora successivamente venga presentata rinuncia al ricorso, non resta che prendere atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare il non luogo a provvedere. (Dichiara il non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 9 gennaio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Vacirca), decisione del 23 giugno 1988, n. 21

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 23 Giugno 1988 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 09 Gennaio 1988
Giurisprudenza CNF

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