Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Successivo annullamento della delibera impugnata – Non luogo a deliberare per cessazione della materia del contendere.

Intervenuta da parte del Consiglio dell’Ordine la revoca (rectius, annullamento) della deliberazione impugnata, il Consiglio nazionale forense dichiara il non luogo a deliberare perché cessata la materia del contendere. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucera, 27 ottobre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Mazzarolli), sentenza del 8 febbraio 1992, n. 23

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 08 Febbraio 1992 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 27 Ottobre 1990
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment