In base al disposto dell’art. 45 della legge professionale il Consiglio dell’Ordine prima di rigettare l’istanza di ammissione del praticante al patrocinio per difetto del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, deve sentire l’interessato assegnandogli altresì il termine di dieci giorni per depositare le sue deduzioni. Pertanto la delibera assunta in violazione di tale norma è nulla. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 4 marzo 1980).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Vacirca), decisione del 9 gennaio 1988, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 09 Gennaio 1988 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 04 Marzo 1980
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