Il Consiglio dell’Ordine prima di deliberare la cancellazione dal Registro dei praticanti procuratori abilitati al patrocinio, per sopravvenuto difetto del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, non deve solo rivolgere formale invito al professionista di presentare le proprie deduzioni, ma deve altresì sentirlo nelle sue giustificazioni.
La delibera che violi tale diritto di difesa espressamente riconosciuto dalla Costituzione e dalla legge professionale è nulla. (Accoglie ricorso ed annulla decisione Consiglio Ordine Roma, 27 marzo 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Gentile), decisione del 15 gennaio 1988, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 15 Gennaio 1988 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Marzo 1987
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