Il termine di venti giorni dalla notifica della decisione impugnata fissato dall’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, per la proposizione del ricorso contro le decisioni del Consiglio dell’Ordine è perentorio, come ben si desume anche dall’art. 59 del r.d.l. 22 gennaio 1934, n. 37, e non può considerarsi equivalente al ricorso un semplice fonogramma che non contenga l’indicazione dei motivi su cui si fonda la censura. È stato pertanto dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso del Consiglio nazionale forense depositato oltre il termine di venti giorni, anche se preannunciato tempestivamente a mezzo fonogramma. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Foggia, 1 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Dolzani), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 150
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 30 Ottobre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 01 Ottobre 1988
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