Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Elenco speciale – Art. 3, 4o comma, lett. b), l. 27 dicembre 1933, n. 1578 – Iscrizione del dirigente ufficio legale di una Regione – Mancanza di autonomia dell’ufficio e di esclusività di funzioni tecnico-giuridiche – Rigetto.

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, lett. b) legge 27 novembre 1933, n. 1578, non può essere iscritto nell’Elenco speciale degli avvocati e procuratori con esercizio limitato alle cause e agli affari inerenti all’ufficio cui sono addetti, il dirigente di un ufficio legale di una Regione, qualora tale ufficio non appaia autonomo, distaccato da altri dipartimenti dell’ente, né si occupi in modo esclusivo di dare pareri di carattere tecnico-giuridico o di assistere l’Ente in sede giudiziaria o nelle transazioni. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Padova, 28 ottobre 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Bellisari), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 40

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 28 Febbraio 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 28 Ottobre 1987
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment