Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Elenco speciale annesso all’albo – Procuratore legale dipendente di un ente creditizio pubblico trasformatosi in società di diritto privato ex legge n. 218/90 – Sessennio di esercizio della professione forense maturato successivamente al momento della trasformazione dell’ente – Diritto di iscrizione nell’albo degli avvocati – Non sussiste.

La richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati, proposta da un procuratore legale dipendente di un ente creditizio pubblico, poi traformatosi in società di diritto privato in base alla legge n. 218 del 1990, il quale al momento della predetta trasformazione dell’ente non aveva ancora maturato il sessennio di lodevole esercizio della professione forense, non può essere accolta, dato che la predetta legge n. 218/90, nel far salvi i diritti quesiti dei dipendenti degli enti creditizi, si riferisce esclusivamente a coloro che avevano già conseguito la titolarità di un «diritto quesito» quando ancora la banca operava come ente di diritto pubblico. (Rigetta ricorso avverso silenzio rifiuto del C.d.O. di Prato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 138

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 05 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 05 Dicembre 1993
Giurisprudenza CNF

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