Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che:
a) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica attribuzione di trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
b) che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi ivi, in via esclusiva, delle cause e degli affari legali dell’ente. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 18 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 14
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 21 Febbraio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 18 Novembre 1992
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