Qualora il procedimento per la cancellazione dall’albo innanzi il Consiglio dell’Ordine circondariale non si esaurisca in un’unica udienza, non trova applicazione il principio sull’unità e continuità della formazione del collegio giudicante, attesa la sua natura amministrativa. Pertanto la mancata presenza alla successiva udienza di due consiglieri che avevano partecipato alla precedente adunanza non costituisce motivo di nullità del provvedimento adottato. Non è quindi viziato il provvedimento di cancellazione adottato con una composizione del Collegio diversa rispetto a quella dell’adunanza che aveva deliberato l’apertura del procedimento, perchè tale provvedimento è solo prodromico a quest’ultimo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Roma, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 5 dicembre 1989, n. 164
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 05 Dicembre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Dicembre 1987
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