L’attività di recupero crediti svolta dai dipendenti di un ente (nella fattispecie, la Cassa di Risparmio di Roma), non dà diritto all’iscrizione nell’albo speciale dei procuratori, qualora tali dipendenti siano privi della procura ad lites e svolgano la suddetta attività al di fuori dello specifico ufficio “Contenzioso crediti”. Del tutto irrilevante è, al riguardo, la dichiarazione dell’Ente di avere corrisposto al ricorrente gli specifici emolumenti previsti a favore dei laureati in giurisprudenza che abbiano svolto, per almeno tre anni, in determinati uffici, mansioni di carattere legale. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 16 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 23 aprile 1991, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 23 Aprile 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Febbraio 1989
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