La legge professionale consente l’iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli Avvocati e procuratori ai professionisti assunti da uffici legali presso enti pubblici. Nella fattispecie è stata correttamente rigettata la domanda di iscrizione presentata da un professionista che risultava assunto dall’ufficio legale del servizio riscossione tributi di una società avente natura privatistica. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine S. Maria Capua Vetere, 20 luglio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Vacirca), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 02 Dicembre 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 20 Luglio 1990
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