Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Domanda di iscrizione – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera di rigetto – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense con ricorso depositato direttamente presso la segreteria del Consiglio Nazionale Forense – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale Forense contro una delibera del Consiglio dell’Ordine in materia di tenuta albi, depositato direttamente presso la segreteria del Consiglio Nazionale Forense e non presso quella del Consiglio dell’Ordine. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Parma, 21 ottobre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Corpaci), sentenza del 10 novembre 1993, n. 133

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 10 Novembre 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 21 Ottobre 1992
Giurisprudenza CNF

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