Ai sensi dell’art. 3 della legge professionale per « uffici legali » devono intendersi soltanto quelli appositamente costituiti ed autonomi rispetto a quelli amministrativi dell’Ente, che si occupano eclusivamente degli affari legali, assistendo l’Ente da cui dipendono in sede giudiziale e stragiudiziale. Nella fattispecie è stata respinta l’istanza di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo presentata da soggetto assunto dal Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volta « in qualità di direttore generale e di conseguenza anche capo dell’ufficio legale », non essendo istituito presso l’Ente Consorzio un autonomo ufficio legale con i requisiti di cui sopra. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Napoli, 21 luglio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CAMASSA), sentenza del 31 marzo 1990, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 31 Marzo 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 21 Luglio 1987
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