Deve essere respinta, in ossequio all’art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, l’istanza di iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo presentata da un dipendente di ente privato.
Tale è da ritenersi l’ospedale Vialla Salus in quanto struttura dell’Ente Ecclesiastico Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria di Pistoia che, come gli altri enti ecclesiastici, è da configurare nell’ordinamento italiano (quale che sia la natura ricorrente del diritto canonico) ente di diritto privato. Ciò anche in assenza di disposizione di legge che conferiscano a tale ospedale natura di ente pubblico, e degli indizi di pubblicità che giurisprudenza e dottrina hanno da tempo elaborato per contraddistinguere gli enti pubblici. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 11 maggio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Piccini), decisione del 28 ottobre 1988, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 28 Ottobre 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 11 Maggio 1987
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