L’art. 3 ultimo c.p.v. lett. b) della legge professionale consente in via d’eccezione l’esercizio della professione in pendenza di rapporto di lavoro dipendente solo agli avvocati di uffici legali istituiti presso enti pubblici specificatamente indicati. Pertanto è stata correttamente deliberata la cancellazione dall’Elenco speciale annesso all’Albo del professionista che risultava prestare la propria attività a favore di un’unità sanitaria, utilizzando in via provvisoria l’ufficio legale di un altro ente (ospedaliero) al quale non era destinato, in quanto l’unità era sprovvista d’ufficio legale autonomo. (Rigetta ricorso decisione Consiglio Ordine Taranto, 13 giugno 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. DOLZANI), decisione del 1° marzo 1989, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 01 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 13 Giugno 1987
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