L’eccezione al principio dell’incompatibilità dell’iscrizione nell’Albo con l’esercizio di attività di lavoro subordinato non si riferisce anche ad « istituzioni pubbliche », quali le società di capitali che perseguano finalità pubbliche, o finanziate con risorse dello Stato o con entrate proprie previste da leggi. (Nella fattispecie è stato escluso il diritto all’iscrizione di un dipendente della S.p.A. Alitalia). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Roma, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 5 dicembre 1989, n. 176
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 05 Dicembre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Dicembre 1987
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