Un ente strutturato in forma di società per azioni non perde la natura di ente di diritto privato a causa della sola prevalenza di capitale pubblico. Le imprese non mutuano infatti regime, né diventano enti pubblici solo perché il pacchetto azionario appartiene in tutto o in parte allo Stato o ad altri enti pubblici. Nella fattispecie è stato pertanto cancellato dall’Elenco speciale annesso all’Albo il professionista della S.p.A. Sip. (Rigetto ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 10 maggio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vacirca), decisione del 3 aprile 1989, n. 63
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 03 Aprile 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Maggio 1988
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