Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Dipendente della Banca Commerciale Italiana – Incompatibilità.

Solo i legali degli enti pubblici sono da considerare esclusi dal regime di incompatibilità previsto dall’art. 3 u.s. lett. b) del R.D.L. n. 1578 del 1933. La ratio di questa eccezione va individuata nell’essere soltanto gli enti pubblici titolari di poteri pubblici relativamente alla propria organizzazione, per cui gli atti con cui dettano la disciplina della loro organizzazione sono da considerare atti normativi, con tutte le conseguenze che tale qualificazione comporta, mentre gli atti con i quali un soggetto privato detta tale disciplina, restano sempre solamente manifestazione di autonomia privata. Se la ragione dell’incompatibilità, stabilita nell’art. 3, va individuata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione legale e l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, le eccezioni dello stesso previste debbono risultare coerenti con essa. Pertanto, dalla costituzione, da parte di un ente pubblico, di un ufficio legale scaturisce un insieme di norme tra le quali necessariamente anche quelle che valgono a garantire l’indipendenza dell’avvocato, che non può non sussistere dove si abbia un ufficio che meriti di chiamarsi legale. Quali che siano le regole particolari dettate per le cosiddette banche d’interesse nazionale in ragione della loro particolare rilevanza, e pure ammessa la funzione rivolta a fini di pubblica utilità svolta da dette banche, resta pur sempre che tali enti non solo si configurano come enti che operano con gli strumenti del diritto privato ma – ed è ciò che più conta – risultano strutturati e organizzati in base a criteri privatistici. Non è stata conseguentemente accolta la domanda di iscrizione all’Albo presentata da un dipendente della Banca Commerciale Italiana. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Mazzarolli), decisione del 14 luglio 1989, n. 95

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 14 Luglio 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Luglio 1988
Giurisprudenza CNF

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