È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense per impugnazione di una delibera del Consiglio dell’Ordine proposto da persona diversa da quelle aventi legittimazione attiva per legge. (Nella specie il ricorso era anche fuori dei termini di legge ed era stato depositato inammissibilmente presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense). (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lecce, 8 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Vacirca), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 130
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 27 Dicembre 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 08 Novembre 1989
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