Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Capo del servizio affari amministrativi del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di Bari – Inesistenza di ufficio legale e mancato esercizio di funzionari legali – Cancellazione

In virtù dell’art. 3 del r.d.l. 1578/1933 l’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati è consentita alle condizioni che l’Ente pubblico abbia istituito un ufficio legale e che il dipendente pubblico svolga in via esclusiva le proprie funzioni presso detto ufficio legale. L’esistenza di un ufficio presso l’Ente pubblico deve risultare da un atto formale dell’Ente stesso e cioè deve risultare dal regolamento e della pianta organica dell’Ente, ovvero da una decisione del competente organo deliberante. In assenza di un simile provvedimento nessun rilievo può avere la dichiarazione del Presidente dell’Ente. (Nella fattispecie è stata deliberata la cancellazione del professionista dipendente del Consorzio dell’Area di sviluppo industriale di Bari che non risultava svolgere in via esclusiva le funzioni di legale dell’Ente e che aveva ritenuto di poter provare l’esistenza di un ufficio legale presso l’Ente producendo agli atti una dichiarazione del Presidente). (Rigetta ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine di Bari, 10 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 19 settembre 1989, n. 134

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 19 Settembre 1989 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 10 Giugno 1990 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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