Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco dei praticanti procuratori abilitati al patrocinio – Legge 24 luglio 1985, n. 406 – Decorso del quadriennio di pratica prima dell’entrata in vigore della legge – Inapplicabilità della nuova normativa – Perentorietà del termine di quattro anni.

La legge 24 luglio 1985, n. 406 ha modificato, in relazione all’art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, unicamente le modalità dell’accesso al patrocinio, nulla immutando tuttavia relativamente al decorso del quadriennio, quale sbarramento al patrocinio stesso, che costituisce ancora il punto essenziale della disposizione normativa.
Lo stesso art. 1 della legge di riforma precisa che il periodo di abilitazione non può essere superiore a quattro anni, per cui qualsiasi interpretazione che abbia effetto di prolungare detto periodo, non può che considerarsi errata e chiaramente contraria al tenore della legge. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 7 marzo 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Gioseffi), decisione del 20 maggio 1989, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 20 Maggio 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 07 Marzo 1988
Giurisprudenza CNF

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