Deve ritenersi inammissibile il ricorso presentato al C.N.F. avverso la deliberazione con cui il C.d.O., a fronte di una domanda di iscrizione all’albo, abbia disposto (entro i termini dell’art. 31 r.d.l. 1578/33), ulteriori accertamenti per una idonea valutazione della condotta del professionista e l’audizione del professionista stesso; il ricorso è infatti ammissibile solo in caso di inerzia del C.d.O., protrattasi per oltre tre mesi e configurabile come silenzio-rigetto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso C.d.O. di Trento, 12 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. De Mauro), sentenza del 15 ottobre 1996, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 15 Ottobre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 12 Maggio 1995
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