Ai fini del trasferimento dall’Elenco speciale annesso all’albo ordinario non è necessaria la produzione del certificato di laurea, già inserito nel fascicolo personale del richiedente. La domanda di trasferimento deve pertanto essere accolta qualora sia corredata dall’istanza di cancellazione dall’Elenco speciale e dai documenti necessari alla nuova iscrizione, tra i quali non è compreso il certificato di laurea. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Livorno, 10 aprile 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 26 novembre 1993, n. 146
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 26 Novembre 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 10 Aprile 1992
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