Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Domanda di reiscrizione – Domanda legata al semplice trascorrere del tempo – Mancanza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Ammissibilità – Non sussiste.

La domanda di reiscrizione presentata dal professionista che aveva posto in essere in passato un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense, e per il quale non aveva dimostrato alcuna volontà di resipiscenza, deve essere rigettata non avendo alcuna rilevanza, ai fini del diritto alla reiscrizione, il trascorrere di un cospicuo periodo di tempo dalla commissione del fatto disciplinarmente sanzionato (affinché possa esservi reiscrizione è infatti necessaria la prova dell’effettivo riacquisto della dignità e probità proprie della professione forense). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Calabria, 27 dicembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. De Mauro), sentenza del 11 luglio 1996, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 11 Luglio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 27 Dicembre 1994
Giurisprudenza CNF

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