Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Domanda di reiscrizione all’albo dei praticanti procuratori abilitati al patrocinio – Rigetto. della domanda senza preventiva audizione dell’interessato – Nullità della decisione – Sussiste.

Alla domanda di iscrizione all’albo dei praticanti procuratori si applicano le norme previste per l’iscrizione all’albo degli avvocati e procuratori; pertanto la deliberazione di rigetto della domanda di reiscrizione (che per analogia è equiparata a quella di iscrizione), adottata dal consiglio dell’ordine senza la preventiva audizione dell’interessato e senza che, comunque, gli sia stato concesso un termine non minore di dieci giorni per conoscere le contestazioni e far valere le proprie ragioni, deve ritenersi affetta da nullità. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Aosta, 25 ottobre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. RUGGERINI), sentenza del 29 novembre 1995, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 29 Novembre 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 25 Ottobre 1994
Giurisprudenza CNF

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