Ai sensi dell’art. 45 r.d. n. 37/1934, il consiglio dell’ordine che per motivi di incompatibilità o di condotta intenda rigettare una domanda di iscrizione o provvedere alla cancellazione di un proprio iscritto, è tenuto ad assegnare al professionista un termine non minore di dieci giorni perché lo stesso possa fornire le proprie deduzioni in proposito. Qualora detto termine non sia concesso o sia inferiore al dovuto, si verifica una violazione del diritto di difesa, tale da determinare la nullità del provvedimento adottato. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania Pallanza, 2 novembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 1 ottobre 1996, n. 117
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 01 Ottobre 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 02 Novembre 1994
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