La deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione all’albo, adottata dal consiglio dell’ordine, senza la preventiva convocazione dell’interessato e quindi senza che questi potesse rendere la propria giustificazione sui fatti posti alla base della pronuncia di esclusione, deve ritenersi affetta da nullità. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Camerino, 3 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GUIDI), sentenza del 28 novembre 1995, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 28 Novembre 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Camerino, delibera del 03 Dicembre 1993
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