L’indagine sulla complessiva condotta dell’aspirante all’iscrizione va condotta con riferimento ad epoca anteriore alla data della domanda e deve consentire al Consiglio dell’Ordine di valutare, con la necessaria prudenza, non solo l’integrità morale del richiedente, ma anche la sua idoneità, a svolgere sotto il profilo etico, la professione che intende esercitare, e deve risalire negli anni in misura tale da consentire, caso per caso, una congrua valutazione della personalità dell’istante. (Nella fattispecie è stata respinta, per difetto di tale requisito, la domanda di iscrizione presentata da soggetto che aveva riportato numerose condanne penali, reiterate nel tempo e nel tipo di reati). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 11 ottobre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Torre), sentenza del 27 giugno 1992, n. 89
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 27 Giugno 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 11 Ottobre 1990
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