L’art. 3 della legge professionale sancisce la incompatibilità della professione di avvocato o di procuratore con l’esercizio del commercio in nome proprio o altri.
La ratio di tale incompatibilità è da ricercarsi nella considerazione che l’attività commerciale non presuppone quella condotta specchiatissima ed illibata che è invece presupposto della professione forense, tanto che il commerciante continua la sua attività anche se protestato e può essere dichiarato fallito. Ipotesi questa che non si concilia con i requisiti che la legge richiede per l’esercizio della professione forense e ciò a prescindere dal fine che – attraverso il commercio – il soggetto che lo esercita si propone. Non può pertanto essere accolta la domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati presentata dal vice presidente di una cooperativa s.r.l. anche se essa non abbia scopo di lucro. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Foggia, 4 luglio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caranci), decisione del 22 aprile 1989, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 22 Aprile 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 04 Luglio 1987
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