Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Domanda di iscrizione – Provvedimento di rigetto da parte del C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Competenza.

Il C.N.F. ha funzione giurisdizionale di decidere sul ricorso dell’interessato avverso l’impugnato provvedimento del C.d.O., non ha funzione di superiore gerarchico nei confronti dei componenti degli ordini territoriali, né tocca al Consiglio di demandare all’autorità giudiziaria l’accertamento di una qualsiasi responsabilità civile del C.d.O. conseguente alla mancata iscrizione all’albo del ricorrente. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 24 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Diego), sentenza del 11 luglio 1996, n. 98

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 11 Luglio 1996 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 24 Luglio 1992
Giurisprudenza CNF

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