L’art. 1 del D.L.L. 7 settembre 1944, n. 215 ha sospeso unicamente l’applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per l’iscrizione o per il trasferimento negli Albi dei procuratori, fra le quali non rientra l’art. 25 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Tale norma non è infatti collegata alla limitazione suddetta, ed è dettata dall’esigenza di creare un ostacolo ai continui trasferimenti, essendo più coerente con il corretto esercizio della professione e con le finalità dell’Ordine la permanenza e l’esercizio professionale per almeno due anni nell’Albo della circoscrizione in cui il procuratore è iscritto. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 18 gennaio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Bellisari), sentenza del 27 giugno 1992, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 27 Giugno 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Gennaio 1988
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