Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Domanda di iscrizione nell’Albo degli avvocati – Rigetto – Mancata audizione dell’interessato – Nullità della delibera del consiglio dell’ordine – Sussiste.

Deve essere annullata la deliberazione del consiglio dell’ordine con la quale si è deliberato il rigetto della domanda di iscrizione nell’Albo degli avvocati, senza sentire preventivamente il procuratore legale richiedente. Anche se l’art. 24, 4 comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede l’obbligo della previa audizione dell’istante soltanto se il rigetto della domanda è dovuto a motivi di incompatibilità e condotta, non par dubbio che la recente legge n. 241 del 1990 abbia introdotto tale regola del contraddittorio come obbligatoria per tutti i procedimenti amministrativi, quale è per certo quello che si svolge innanzi al consiglio dell’ordine forense. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni del 7 giugno 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 154

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 05 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 07 Giugno 1993
Giurisprudenza CNF

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