Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Domanda di iscrizione – Esami di procuratore – Iscrizione all’Albo circondariale nell’ambito del distretto della Corte d’Appello presso cui si è superato l’esame di procuratore legale – Successiva richiesta di trasferimento nel biennio dall’iscrizione – Rigetto.

L’art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del patrocinio avanti alle Preture e degli esami di abilitazione per la professione di procuratore legale, prescrive che « il superamento dell’esame consente l’iscrizione in un Albo circondariale nell’ambito del distretto della Corte d’Appello presso la quale l’esame è stato sostenuto. Il neo procuratore è perciò vincolato nella scelta della sede nella quale può dare inizio alla sua attività professionale e non può chiedere il trasferimento ad altro Albo prima che sia decorso un biennio dall’iscrizione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 15 febbraio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DOLZANI), sentenza del 31 marzo 1990, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 31 Marzo 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 15 Febbraio 1989
Giurisprudenza CNF

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