L’art. 31 del r.d.1. 27 novembre 1933, n. 1578, dispone che la deliberazione del Consiglio dell’Ordine adottata in materia di iscrizione all’Albo degli avvocati è notificata al Procuratore della Repubblica, il quale riferisce al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al Consiglio nazionale forense. Nella fattispecie è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Sostituto Procuratore presso il Tribunale e non già dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Napoli, 6 giugno 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. SANINO), sentenza del 30 marzo 1990, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 30 Marzo 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 06 Giugno 1989
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