Il consiglio dell’ordine non può decidere il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta se non dopo aver sentito l’interessato e le sue giustificazioni; pertanto l’inosservanza della disposizione contenuta nell’art. 24, comma quarto, r.d.l. 27 novembre 1933, determina la nullità della relativa delibera. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 25 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Franco), sentenza del 22 aprile 1996, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 22 Aprile 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 25 Maggio 1995
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