La deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione all’albo, adottata dal consiglio dell’ordine senza la preventiva audizione dell’interessato e comunque senza che questi sia stato messo in condizione di conoscere le contestazioni e di far valere le proprie ragioni, deve ritenersi affetta da nullità sia in ragione della specifica previsione dell’art. 31 r.d.l. 1578/33 sia più genericamente per il disposto della legge 241/1990. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 20 luglio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 12 novembre 1996, n. 156
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 12 Novembre 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 20 Luglio 1995
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