La deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione all’albo, adottata dal consiglio dell’ordine, senza la preventiva audizione dell’interessato e comunque senza che questi sia stato messo in condizioni di conoscere le contestazioni e di far valere le proprie ragioni, deve ritenersi affetta da nullità. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli del 21 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 163
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 15 Dicembre 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 21 Dicembre 1993
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