Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati – Requisiti – Esercizio continuativo della professione per sei anni – Art. 27, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

È manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 del r.d.l. 1578/33 sotto il profilo della disparità di trattamento, ai fini della dimostrazione dell’esercizio professionale per sei anni, tra coloro che hanno effettuato attività professionale extraprocessuale e coloro che hanno effettuato attività professionale processuale. Tale disposizione non viola infatti il principio di uguaglianza, in quanto la necessità della pratica giudiziaria processuale è stata introdotta dalla legge per tutti e non sulla base di una discriminazione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Trani, 27 settembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CARANCI), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 30 Ottobre 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 27 Settembre 1989
Giurisprudenza CNF

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