Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Divieto di iscrizione dell’avvocato dipendente – Contrasto con il principio costituzionale del libero esercizio della professione – Manifesta infondatezza.

L’art. 3 della legge professionale, sancendo l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’esistenza di un rapporto d’impiego pubblico o privato, non si pone in contrasto con il principio costituzionalmente garantito del libero esercizio della professione, atteso ché la predetta incompatibilità trova la sua giustificazione logica nella necessità di assicurare in relazione ad interessi di carattere generale la piena autonomia ed efficienza della professione forense. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 5 marzo 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 142

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 05 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Marzo 1992
Giurisprudenza CNF

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